(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 7 aprile 2021) IL PRESIDENTE Visto l'art. 57-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), come da ultimo modificata dalla legge regionale 16 ottobre 2020, n. 17 «Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)», secondo cui la Regione sostiene l'avvio di attivita' di collaborazione transfrontaliera per il supporto alla mobilita' professionale, alla difesa e alla promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori frontalieri e promuove azioni volte a favorire il supporto ai lavoratori frontalieri; Visto, in particolare, il comma 2 del medesimo art. 57-bis, secondo cui: per le finalita' di cui al comma 1 la Regione concede alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attivita' istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale; con regolamento regionale sono fissati i criteri e le modalita' di concessione del finanziamento; Visto il testo del «Regolamento recante criteri e le modalita' di concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' istituzionali alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 474 del 26 marzo 2021; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e le modalita' di concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' istituzionali alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA