(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 7 aprile 2021) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 57-bis della legge regionale  9  agosto  2005,  n.  18
(Norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del
lavoro), come da ultimo modificata dalla legge regionale  16  ottobre
2020, n. 17 «Disposizioni regionali in materia di  lavoro.  Modifiche
alla legge regionale 9  agosto  2005,  n.  18  (Norme  regionali  per
l'occupazione, la tutela e la  qualita'  del  lavoro)  e  alla  legge
regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in  materia  di  formazione  e
orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)», secondo cui
la  Regione  sostiene  l'avvio   di   attivita'   di   collaborazione
transfrontaliera per il supporto alla mobilita'  professionale,  alla
difesa  e  alla  promozione  degli  interessi  economici,  sociali  e
culturali dei  lavoratori  frontalieri  e  promuove  azioni  volte  a
favorire il supporto ai lavoratori frontalieri; 
  Visto, in particolare, il comma 2 del medesimo art. 57-bis, secondo
cui: 
    per le finalita' di cui  al  comma  1  la  Regione  concede  alle
componenti del Friuli-Venezia Giulia  delle  associazioni  costituite
fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni  contermini  di
paesi membri dell'Unione europea finanziamenti per lo svolgimento dei
compiti  e  le  attivita'  istituzionali,  anche  al  di  fuori   del
territorio nazionale; 
    con regolamento regionale sono fissati i criteri e  le  modalita'
di concessione del finanziamento; 
  Visto il testo del «Regolamento recante criteri e le  modalita'  di
concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e  delle
attivita' istituzionali alle  componenti  del  Friuli-Venezia  Giulia
delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e
delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea ai sensi
dell'art. 57-bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del
lavoro)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione  della  forma  di  governo  della  Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12
dello Statuto di autonomia); 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  474  del  26
marzo 2021; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante criteri  e  le  modalita'  di
concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e  delle
attivita' istituzionali alle  componenti  del  Friuli-Venezia  Giulia
delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e
delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea ai sensi
dell'art. 57-bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del
lavoro)», nel testo allegato al presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA